La normativa che regola la somministrazione del lavoro è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, che ha rivisto la disciplina dell’istituto della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi).
La Somministrazione si configura come rapporto trilaterale in cui i soggetti coinvolti sono:
La somministrazione di lavoro richiede la contemporanea presenza di due distinti rapporti contrattuali:
Il contratto di somministrazione non può essere utilizzato:
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’azienda utilizzatrice, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Non sono previsti limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Il contratto di somministrazione a termine non può avere una durata superiore a 24 mesi presso la medesima azienda utilizzatrice.
Per i contratti superiori ai 24 mesi è prevista l’assunzione diretta a tempo indeterminato o in Staff Leasing (somministrazione a tempo indeterminato).
In caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l’Agenzia per il Lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
Sono possibili 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi.
In alcuni specifici casi previsti dalla normativa il contratto può essere prorogato fino ad un massimo di 8 volte, in particolare in caso di:
La causale è la motivazione per la quale viene stipulato un contratto a tempo determinato e indica il motivo per il quale l’azienda utilizzatrice assume il lavoratore a termine anziché a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato:
La causale deve rientrare in una delle seguenti ipotesi:
I lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’azienda utilizzatrice, ma sono a tutti gli effetti dipendenti dell’Agenzia per il Lavoro, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi.
Il lavoratore assunto ha diritto ad una retribuzione uguale a quella dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice che svolgano identiche mansioni e siano inquadrati allo stesso livello.
Il lavoratore dell’Agenzia per il Lavoro ha diritto alle stesse tutele che l’azienda utilizzatrice attua nei confronti dei propri lavoratori. La sicurezza del lavoratore, le attività di Medicina del Lavoro e la formazione sono a carico dell’utilizzatore.
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