Con il Decreto Agosto (n.104 del 14 agosto 2020), volto a rilanciare l’economia italiana in seguito al lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, sono state introdotti numerosi interventi finalizzati a sostenere le aziende in difficoltà e a rilanciare l’occupazione. Di seguito le novità di maggior rilevanza.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei CCNL di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali – fatta eccezione per premi e contributi INAIL – alle imprese che assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato, o che procedano alla trasformazione da tempo determinato ad indeterminato dei contratti. L’esonero, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, è riconosciuto per un importo limite di 8.060€ su base annua, riparametrato su base mensile.
ESONERO CONTRIBUTIVO EX CIG
E’ la misura contenuta nell’art. 3 del decreto, che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a quattro mesi, utilizzabili entro fine anno. Rivolta a datori di lavoro che non utilizzino la nuova CIG ordinaria o in deroga e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di tali trattamenti. Prevede l’esonero nella misura del doppio delle ore di cassa integrazione utilizzate nei mesi di maggio e giugno. Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Alle imprese che beneficiano di tale esonero si applica comunque la proroga del divieto di licenziamento.
PROROGA CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE
Il Decreto Agosto consente, in deroga al D. Lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali. Questa proroga non è da considerare nel numero massimo delle proroghe utilizzabili. La proroga forzata dei contratti a termine applicata nel periodo di vigenza del Decreto Rilancio è da considerarsi “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi.