La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) conferma gli incentivi alle assunzioni già annunciati nelle ultime settimane dell’anno:
- Sgravio contributivo totale, con un massimo sgravabile di 6.000 euro annui, per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di assunzione/trasformazione e che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa.
L’incentivo vale per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2021 e 2022 e ha una durata complessiva di 36 mesi (48 mesi se l’assunzione avviene in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
I datori di lavoro, per accedere all’incentivo, non devono aver effettuato nei sei mesi precedenti l’assunzione, né devono effettuare nei nove mesi successivi, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, nella stessa unità produttiva;
- Sgravio contributivo totale, con un massimo di 6.000 euro annui, per assunzioni effettuate nel 2021 e 2022, anche a tempo determinato, di donne:
- disoccupate da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti al Sud;
- destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del ministero del Lavoro).
L’incentivo spetta fino ad un massimo di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato e per 18 mesi, se l’assunzione è a tempo indeterminato. Per accedere a tale incentivo è richiesto il requisito dell’incremento occupazionale.
Per accedere ad entrambi gli incentivi, inoltre, il datore di lavoro deve rispettare le condizioni generali di cui al D.Lgs. 150/2015 (non deve aver violato il diritto di precedenza, essere in regola con il DURC, ecc.).